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IMPRESA

Il nuovo Codice della crisi non lascia del tutto inalterati i reati fallimentari

Con l’entrata in vigore, tra un anno esatto, del DLgs. n. 14/2019, si potranno porre anche tematiche di diritto intertemporale

/ Maria Francesca ARTUSI

Giovedì, 15 agosto 2019

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Tra esattamente un anno – il 15 agosto 2020 – entrerà in vigore il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza introdotto con il DLgs. 14/2019. Sebbene la legge delega 155/2017 abbia escluso espressamente le disposizioni penali dal campo d’intervento del decreto attuativo, il nuovo Codice riprende le disposizioni penali presenti nel RD 267/1942, modificandole e integrandole sotto alcuni aspetti.

Con l’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 si registreranno, così, alcune modifiche formali inerenti ai reati fallimentari, nonché alcune altre interazioni – dirette o indirette – con il diritto penale che riguardano: la previsione di misure premiali che incidono anche sulla possibile rilevanza penale delle condotte (artt. 24 e 25); la disciplina della misura cautelare del

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