Per il licenziamento della lavoratrice madre necessaria una colpa qualificata
Fino al primo anno di vita del bambino può essere licenziata per motivi disciplinari solo in presenza di fatti di particolare gravità
Al fine di tutelare la posizione della lavoratrice in maternità l’art. 54 del DLgs. 151/2001 introduce un divieto di licenziamento che vale dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, la cui violazione comporta, a prescindere dalle dimensioni aziendali, il diritto alla reintegrazione ed al pagamento delle retribuzioni perse, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 18 della L. 300/70 e dal comma 1 dell’art. 2 del DLgs. 23/2015 per il contratto a tutele crescenti.
Questo divieto non è però assoluto, in quanto l’art. 54 consente la risoluzione del rapporto in determinate specifiche ipotesi, individuate nel comma 3 della norma, che riguardano circostanze di natura oggettiva (cessazione dell’attività dell’azienda, ...
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