Responsabile l’autista per il mancato appuramento del transito esterno
La responsabilità solidale si fonda sul fatto che avrebbe dovuto sapere che l’introduzione dei beni nell’Ue era irregolare
L’autista, dipendente della società sub-vettore, al quale è stato affidato il trasporto di merce vincolata al regime di transito esterno (T1) è personalmente corresponsabile dell’obbligazione doganale in caso di mancato appuramento.
In tal senso si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 17237/2019, la quale si è pronunciata sull’individuazione della figura del debitore quando l’obbligazione doganale sorge in seguito a inosservanza.
La vicenda trae origine da una verifica effettuata dalla Dogana italiana su documenti T1 trasmessi dalla Dogana francese per un controllo in merito alla loro autenticità. Tali esemplari, infatti, sarebbero stati restituiti alle autorità estere timbrati, ma le firme di appuramento dei funzionari nazionali sarebbero risultate false.
L’Ufficio ...
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