Assunzione del concordato fallimentare tra IVA e registro
Le operazioni concernenti la cessione di crediti e di azioni giudiziarie possono avere rilievo impositivo
Il concordato fallimentare con l’intervento del terzo assuntore, disciplinato dall’art. 124 del RD 267/42, si caratterizza in via generale per il fatto che l’assuntore si obbliga a soddisfare i crediti concorsuali nella misura concordata, in base allo schema civilistico dell’accollo (art. 1273 c.c.) dietro corrispettivo della cessione delle attività fallimentari.
L’accollo delle obbligazioni scaturenti dal concordato con terzo assuntore configura una disposizione intrinsecamente connessa a quella concernente il trasferimento dell’attivo fallimentare, in quanto entrambe sono finalizzate a realizzare una vicenda giuridica unitaria e inscindibile (circ. Agenzia delle Entrate n. 27/2012). Ai fini dell’imposta di registro, il nesso di derivazione necessaria ...
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