Tutela contro i trasferimenti illegittimi anche per la variazione della clientela
La Cassazione la estende alla variazione del portafoglio clienti senza modifica dell’area geografica di riferimento
L’art. 2103 c.c. stabilisce al comma 8 che il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Su cosa debba intendersi per “unità produttiva”, a questi fini, in passato alcuni interpreti hanno tentato di sostenere che potesse considerarsi tale, in assenza di altri riferimenti normativi espliciti, solo quella definita dall’art. 35 della L. n. 300/1970, e cioè una qualsiasi “sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupi più di quindici dipendenti”. In assenza di variazione di unità produttiva così intesa non vi sarebbe stato, secondo questa interpretazione, un trasferimento tutelato dalla legge e dunque la necessità di dimostrare la sussistenza
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