Per l’omesso versamento IVA si guarda solo alla dichiarazione annuale
L’entità della somma da versare non è quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili e non conta se l’importo sia stato incassato
Ai fini dell’integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, l’entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili.
Non rileva neanche, per ragioni di tipicità, se l’importo relativo all’IVA sia stato effettivamente incassato.
Tale principio – già ribadito di recente dalla Cassazione n. 14595/2018 – è stato ripreso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 35193 depositata ieri.
Si trattava qui di una condanna a un anno di reclusione e alle pene accessorie previste dall’art. 12 del DLgs. 74/2000 (l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un ...
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