Possibile l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni per la ZFU di Genova
Con la risoluzione n. 73 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “Z161 - denominato “ZFU - CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA - Agevolazioni alle imprese per riduzione dei versamenti - articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018 e succ. modif.” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova, colpita dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, noto come “ponte Morandi”, avvenuto il 14 agosto 2018.
In merito, l’Agenzia ricorda che l’art. 8 del DL 109/2018 convertito ha istituito la ZFU. In particolare, alle imprese che svolgono la propria attività nella zona franca è riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d’imposta 2018 e 2019, secondo le condizioni previste dal citato art. 8.
Le stesse esenzioni sono concesse alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.
In proposito, è stata prevista l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del DM del 10 aprile 2013, il cui art. 15 stabilisce che le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Al provv. del 31 luglio 2019 con cui sono stati definiti modalità e termini di fruizione delle agevolazioni è seguito il codice tributo istituito dalla risoluzione di ieri. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
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