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NOTIZIE IN BREVE

Per l’ecobonus ceduto su singole unità immobiliari stesso codice tributo dei lavori su parti comuni

/ REDAZIONE

Martedì, 6 agosto 2019

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Per consentire la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, si deve utilizzare il codice tributo già esistente “6890”, denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”, istituito con risoluzione n. 58/2018  per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 74 di ieri.

Si ricorda che l’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies del DL 63/2013 convertito, come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), nn. 5 e 9 della L. 205/2017, ha esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica anche per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari.
Con provv. del 18 aprile 2019 l’Agenzia ha definito le modalità di attuazione (si veda “Al via la cessione dell’ecobonus su singole unità immobiliari” del 20 aprile). Tenuto conto che la detrazione spettante per l’ecobonus può essere utilizzata in dieci quote annuali di pari importo, il provvedimento prevede che anche il credito ceduto sia ripartito in altrettante quote.

Per esigenze di semplificazione, la risoluzione di ieri ha comunicato che le quote annuali dei crediti ceduti potranno essere utilizzate in compensazione, tramite F24, con il codice “6890”, istituito con ris. n. 58/2018 (si veda “Pronti i codici tributo per eco e sismabonus ceduti per interventi sulle parti comuni degli edifici” del 26 luglio 2018).

I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità di cui al citato provv. del 18 aprile 2019. Perché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, usando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto
In proposito, si evidenzia che, nel modello F24, il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA”. 

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