Per le fatture soggettivamente inesistenti non serve la «collusione»
La collusione tra emittente e utilizzatore potrebbe assumere rilevanza unicamente nel caso di frodi carosello
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000, può essere integrato anche nel caso di “inesistenza soggettiva”.
Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a) del DLgs. 74/2000, infatti, si intende per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
La terza sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 36359 ...
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