Per le fatture soggettivamente inesistenti non serve la «collusione»
La collusione tra emittente e utilizzatore potrebbe assumere rilevanza unicamente nel caso di frodi carosello
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000, può essere integrato anche nel caso di “inesistenza soggettiva”.
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