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FISCO

Senza dolo specifico niente omessa dichiarazione per il prestanome

Per la responsabilità penale non può essere sufficiente la mera assunzione della carica

/ Maria Francesca ARTUSI

Giovedì, 29 agosto 2019

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Per la Cassazione la responsabilità dell’amministratore di diritto per il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 del DLgs. 74/2000 non può discendere unicamente dall’aver egli consapevolmente assunto la qualifica di legale rappresentante, secondo quanto risulta dall’atto di costituzione della società.

Nella sentenza n. 36474, depositata ieri, i giudici di legittimità precisano che nei reati omissivi propri il vero soggetto qualificato non è il prestanome, ma colui il quale effettivamente gestisce la società, perché solo lui è in condizione di compiere l’azione dovuta, mentre il prestanome medesimo è un “extraneus” la cui corresponsabilità può essere contestata in virtù della posizione di garanzia che discende dall’art. 2392 c.c. Tale ultima norma stabilisce,

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