Senza dolo specifico niente omessa dichiarazione per il prestanome
Per la responsabilità penale non può essere sufficiente la mera assunzione della carica
Per la Cassazione la responsabilità dell’amministratore di diritto per il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 del DLgs. 74/2000 non può discendere unicamente dall’aver egli consapevolmente assunto la qualifica di legale rappresentante, secondo quanto risulta dall’atto di costituzione della società.
Nella sentenza n. 36474, depositata ieri, i giudici di legittimità precisano che nei reati omissivi propri il vero soggetto qualificato non è il prestanome, ma colui il quale effettivamente gestisce la società, perché solo lui è in condizione di compiere l’azione dovuta, mentre il prestanome medesimo è un “extraneus” la cui corresponsabilità può essere contestata in virtù della posizione di garanzia che discende dall’art. 2392 c.c. Tale ultima norma stabilisce,
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41