Limiti temporali all’insinuazione dei crediti prededucibili contestati
Esigenze di speditezza e concentrazione anche nel Codice della crisi e dell’insolvenza
La Cassazione, con la sentenza n. 17594/2019, ha stabilito che l’art. 111-bis comma 1 del RD 267/42 riguarda indistintamente i crediti prededucibili, sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, restando esclusi solo quelli non contestati per collocazione e ammontare (anche se maturati durante l’esercizio provvisorio) e quelli sorti dopo provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ex art. 25 del RD 267/42.
In forza dei principi di speditezza e concentrazione dell’accertamento del passivo fallimentare, il riferimento alle “modalità di cui al capo V” (ossia, alle regole di accertamento del passivo ex artt. 92-102 del RD 267/42) include anche i termini previsti per le domande tempestive e tardive. A tali termini sono soggetti anche i crediti ...
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