Per il fine di evasione delle fatture false non necessario il risparmio d’imposta
Per la Cassazione il reato di dichiarazione fraudolenta sussiste anche quando a esso si affianchi una distinta e autonoma finalità extraevasiva
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e il reato a esso complementare relativo all’emissione di tali fatture – rispettivamente previsti dagli artt. 2 e 8 del DLgs. 74/2000 – richiedono il dolo specifico del fine di evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
La sentenza n. 42520 della Corte di Cassazione, depositata ieri, si sofferma su tale dolo in un caso di fatture “infragruppo”, in cui il “gestore” effettivo del gruppo – nonché principale destinatario degli eventuali benefici fiscali – aveva fatto ricorso, nello svolgimento della sua attività imprenditoriale, a diverse società prive di autonomia, di struttura organizzativa, di mezzi strumentali e di personale, costruite come “schermi”
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