La caparra penitenziale trattenuta per recesso non produce plusvalenze tassabili
La Cassazione smentisce un orientamento precedente che ne affermava la natura risarcitoria
La caparra penitenziale che venga trattenuta dal promittente venditore, in ipotesi di mancata stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare, a causa dell’esercizio del diritto di recesso da parte del promissario acquirente, non configura plusvalenza tassabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 comma 2 e 67 comma 1 lett. a) e b) del TUIR.
Lo afferma la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27129, depositata ieri, cambiando orientamento sul tema della tassazione diretta della caparra penitenziale.
Si ricorda che la caparra penitenziale, prevista dall’art. 1386 c.c., è un patto con il quale una parte consegna all’altra una somma di denaro, quale corrispettivo del diritto di recesso pattuito nel contratto stipulato dalle parti stesse.
Ad esempio, ...
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