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Amministratore senza compensi se l’assemblea, potendo, non li delibera

/ REDAZIONE

Venerdì, 25 ottobre 2019

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La Cassazione, nella sentenza n. 27335/2109, ha precisato che la previsione statutaria secondo la quale l’assemblea “può” riconoscere un compenso agli amministratori non postula l’obbligatorietà di tale compenso.

Tale soluzione è coerente con l’impostazione secondo la quale all’amministratore non sia da riconoscere un diritto ex lege al compenso. Egli, infatti, è legato alla società da un rapporto di tipo societario che si caratterizza essenzialmente per l’immedesimazione organica, così da escludere la sussistenza (anche) di un rapporto contrattuale. Rapporto che:
- ove per ipotesi ricostruibile come di prestazione d’opera in regime di c.d. parasubordinazione ex art. 409 n. 3 c.p.c. (contra peraltro Cass. SS.UU. n. 1545/2017), non darebbe comunque luogo all’applicazione dell’art. 36 Cost., relativo al diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, la cui portata applicativa è limitata al lavoro subordinato;

- ove ricostruibile, ancora per ipotesi, come di lavoro professionale autonomo, non attribuirebbe, anche in questo caso, un diritto al compenso, l’onerosità non costituendo requisito indispensabile dell’attività prestata in tale forma, rispetto alla quale, per comune opinione, è perfettamente configurabile la gratuità (cfr. Cass. n. 2769/2014).
Del tutto legittima è, quindi, anche la clausola di gratuità delle relative funzioni (cfr. Cass. n. 285/2019).

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