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Operativa la presunzione sugli utili extracontabili nel caso di società partecipata da un’altra società

/ REDAZIONE

Giovedì, 24 ottobre 2019

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La Corte di Cassazione, mediante l’ordinanza n. 27049 depositata ieri, ha confermato la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nell’ipotesi di ristrettezza della compagine sociale “di secondo grado”, riscontrabile laddove la società a ristretta base proprietaria sia partecipata da un’altra società, anch’essa caratterizzata dalla ristrettezza della compagine sociale.

Nella vicenda in esame, destinataria dell’accertamento era stata una spa partecipata da una persona fisica e da un’altra spa, a sua volta partecipata dal medesimo socio della prima spa e da un altro soggetto.
Riscontrata la presenza del vincolo familiare (c.d. affectio familiaris) fra i due soci, la Suprema Corte ribadisce la necessità di evitare che venga opposto lo schermo della personalità giuridica per neutralizzare la presunzione degli utili extrabilancio ai soci di società di capitali.

Infatti, “per dare applicazione al divieto dell’abuso di diritto tributario nell’utilizzazione, lecita dal punto di vista civilistico, delle forme associate di titolarità dell’impresa a fini elusivi delle imposte sul reddito sugli utili non contabilizzati, lo strumento più idoneo è quello di riconoscere che l’efficacia della presunzione dell’imputazione ai soci si estende a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si mantenga e si riscontri la ristrettezza della compagine sociale” (Cass. 10 giugno 2009 n. 13338).

Non è possibile, dunque, opporre l’esistenza di un socio intermedio, avente la natura di persona giuridica, per sottrarre i pochi soci effettivi dell’impresa alla presunzione di essersi ripartiti gli utili non contabilizzati.

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