L’INPS torna sulla contribuzione per distacco o aspettativa sindacale
Dopo le indicazioni diffuse con la circolare n. 129/2019 relative al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 a favore dei lavoratori in aspettativa o in distacco sindacale ex art. 3, commi 5 e 6 del DLgs. 278/98 (si veda “Contribuzione aggiuntiva senza principio di automaticità”, del 5 ottobre 2019), l’INPS, con il messaggio n. 3872 pubblicato ieri, torna a fornire ulteriori precisazioni in materia.
In particolare, l’Istituto di previdenza chiarisce che per gli iscritti ai Fondi esclusivi (comprensivi della Gestione dipendenti pubblici) e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti dall’INPS – per cui è stato precisato che la valorizzazione della contribuzione aggiuntiva ai fini pensionistici viene realizzata non solo ai fini della determinazione della quota di pensione c.d. “quota B” (art. 13, comma 1, lett. b) del DLgs. 503/92), ma anche ai fini della determinazione della quota di pensione c.d. “quota A” (art. 13, comma 1, lett. a) del DLgs. 503/92) – gli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della c.d. quota A di pensione devono soddisfare entrambi i caratteri di “fissità” e “continuità”.
Tali criteri di valorizzazione trovano applicazione alla contribuzione aggiuntiva riferita:
- ad incarichi conferiti nel 2019 e che proseguono negli anni successivi;
- ad incarichi conferiti in anni precedenti alla data di pubblicazione della circolare n. 129/2019, per la contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti.
La citata circolare non trova invece applicazione con riferimento alla contribuzione aggiuntiva relativa ad incarichi conferiti alla data di pubblicazione della stessa e che si esauriscono nel 2019, per i quali il sindacato ha deliberato e/o già erogato le relative indennità e/o emolumenti.
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