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Per la pensione indiretta ai superstiti del professionista deceduto continuità legata all’età

/ REDAZIONE

Sabato, 26 ottobre 2019

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La Cassazione, con la sentenza n. 27392 depositata ieri, ha evidenziato che, ai fini del riconoscimento della pensione indiretta in favore del coniuge superstite e dei figli minorenni dell’iscritto defunto che non abbia maturato il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, è richiesta la presenza delle seguenti condizioni:
- dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età. 

Nel caso portato alla attenzione dei giudici di legittimità, la Corte di merito aveva escluso il diritto del coniuge superstite richiedente a ottenere la pensione in questione sulla base del fatto che l’iscrizione alla Cassa da parte del de cuius non si era protratta continuativamente per dieci anni.
La Cassazione, respingendo tale impostazione, evidenzia che il requisito dell’iscrizione con carattere di continuità non deve essere inteso nel senso che l’iscrizione debba essere continuativa per almeno dieci anni ininterrotti, in quanto la continuità richiesta dall’art. 7 comma 4 della L. 576/80 è riferita esclusivamente all’iscrizione da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.

Tale disposizione infatti stabilisce che la pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età; dunque la condizione della continuità dell’iscrizione si raccorda esclusivamente al requisito anagrafico.

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