Certificazione Unica riepilogativa per il dipendente pubblico «comandato»
Con la risposta a interpello n. 428 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il proprio orientamento con riferimento all’obbligo di rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica in relazione a un dipendente pubblico assegnato in posizione di comando obbligatorio presso un altro ente pubblico.
Nel caso di specie:
- un dipendente di un Consiglio nazionale è stato assegnato in comando obbligatorio presso il Dipartimento di un altro ente pubblico;
- il Consiglio nazionale corrisponde il trattamento retributivo fondamentale al dipendente e costituisce quindi il sostituto d’imposta principale;
- alcune componenti del trattamento accessorio sono corrisposte dal Dipartimento assegnatario (Dipartimento 1), mentre altre componenti accessorie da un ulteriore Dipartimento (Dipartimento 2); i due Dipartimenti sono quindi sostituti d’imposta secondari.
Ai fini degli obblighi relativi alla Certificazione Unica, secondo l’Agenzia delle Entrate la presenza di due sostituti d’imposta secondari comporta l’applicazione delle stesse regole indicate in caso di un solo sostituto d’imposta secondario (cfr. ris. nn. 354/2002 e 271/2008, risposta interpello n. 42/2018).
Ne deriva quindi che i sostituti d’imposta secondari (Dipartimento 1 e 2):
- devono comunicare i dati dei trattamenti corrisposti al sostituto d’imposta principale (Consiglio nazionale), affinché ne tenga conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
- non devono rilasciare la Certificazione Unica al percipiente;
- devono invece procedere all’invio all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica, con il modello “ordinario”, riportando tutti i dati relativi alle somme erogate e barrando il punto 613 (che attesta che le predette informazioni sono state inviate al sostituto d’imposta principale).
Il sostituto d’imposta principale è invece tenuto a rilasciare al lavoratore comandato una Certificazione Unica (con il modello “sintetico”) comprensiva di tutti i compensi corrisposti, evidenziando nella sezione “Dati relativi ai conguagli” le somme e i valori corrisposti da ciascun sostituto d’imposta secondario, utilizzando un modulo aggiuntivo.
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