Sussidi per i disabili con aliquota IVA del 4%
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 422/2019, ha confermato la possibilità di applicare l’IVA con aliquota del 4% con riferimento a tutti i beni per i quali il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare alle esigenze di vita del disabile.
Nella fattispecie della risposta, viene riconosciuta l’aliquota del 4% per l’acquisto di sussidi “facilitano l’autosufficienza, integrazione e la comunicazione interpersonale”.
Tale conclusione si fonda sull’art. 1, comma 3-bis) del DL n. 202/89, il quale prevede che “Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento”. Inoltre, a norma dell’art. 2, comma 9 del DL n. 669/96, l’aliquota IVA agevolata “si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Le condizioni per l’agevolazione sono individuate dall’art. 1 del DM 14 marzo 1998, stabilendo che l’aliquota del 4% si applica “Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap”.
Con riguardo alla documentazione necessaria, l’art. 2, comma 2 del citato decreto prevede che il soggetto portatore di handicap debba produrre:
- il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente;
- la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL competente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione.
Per quanto riguarda, inoltre, il diritto alla detrazione IRPEF, si formula le seguenti considerazioni.
Ai fini della detrazione IRPEF ex art. 15 lett. c) del TUIR, oltre alla certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. 104/92 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate, è necessaria anche la certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41