Credito per sanzioni IVA con rango privilegiato nel fallimento
Non è sospesa l’esigibilità delle sanzioni fiscali in pendenza del fallimento
Di recente, la Corte di Cassazione ha rimarcato il principio secondo il quale le sanzioni pecuniarie per la violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente al fallimento del contribuente costituiscono un credito che soggiace all’applicazione di tutte le regole civilistiche, sia che si verta in una fase fisiologica del rapporto obbligatorio, sia che si verta nell’ambito di una procedura concorsuale, dovendo l’Amministrazione soddisfarsi secondo le regole del concorso, nei modi stabiliti dalla legge (Cass. n. 25854/2019).
Conseguentemente, deve escludersi che, in costanza di fallimento, l’esigibilità delle sanzioni tributarie venga “congelata” (rectius “sospesa”), potendo l’Amministrazione finanziaria farle valere esclusivamente ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41