Solo la transazione che non prevede pagamenti sconta il Registro fisso
La tassazione degli accordi transattivi, ai fini dell’imposta di registro, muta a seconda del contenuto dell’atto
La transazione va assoggettata ad imposta di registro fissa solo ove non preveda alcun obbligo di pagamento. Lo afferma la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 29382, depositata ieri.
La sentenza ricorda che, a norma dell’art. 29 del DPR 131/86, la tassazione degli accordi transattivi, ai fini dell’imposta di registro, muta a seconda del contenuto dell’atto.
Infatti, l’art. 29 del DPR 131/86 dispone che per “le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi
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