Non è di comodo la società che prova le situazioni oggettive
Secondo la Cassazione n. 29762 depositata ieri, la società che non supera i ricavi e il reddito minimo presunti per legge (art. 30 della L. 724/94) può disapplicare la disciplina sulle società di comodo dimostrando l’esistenza di situazioni specifiche ed indipendenti dalla volontà dell’imprenditore che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto.
Nel caso di specie, l’attività di ristorazione svolta dalla contribuente era ritenuta marginale rispetto ai beni patrimoniali posseduti; l’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi in Cassazione avverso la decisione dei giudici di secondo grado che escludeva l’applicabilità della disciplina.
La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha stabilito che la C.T. Reg. ha errato nel basare la decisione sul mero assunto che la società svolgeva “effettivamente un’attività imprenditoriale”, dovendosi altresì tener conto della non congruità del test di operatività.
Infatti, l’art. 30 della L. 724/94, mirante a scoraggiare l’utilizzo strumentale della forma societaria per usufruire di indebiti vantaggi fiscali, prevede che se la società non supera il c.d. test di operatività, la stessa si presume “di comodo”, ferma restando la possibilità di proporre istanza di interpello disapplicativo all’Amministrazione finanziaria ai sensi del comma 4-bis del citato art. 30. Ne risulta che l’incogruità del test di operatività giustifica l’accertamento di un maggior reddito, salvo prova contraria del contribuente.
A supporto, la Cassazione richiama la precedente pronuncia n. 21358 del 21 ottobre 2015, in base alla quale la società, ritenuta di comodo, avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di particolari situazioni oggettive (e straordinarie) che avevano impedito il raggiungimento delle soglie di legge, situazioni nella fattispecie neanche enunciate, se non con il mero, e tautologico, richiamo all’oggetto sociale (nelle specie, la società aveva sostenuto che l’affitto dell’unica azienda la escludeva dall’ambito applicativo della normativa in esame, in quanto proprio in ciò consisteva e si esauriva l’oggetto della propria attività d’impresa e, quindi, la sua operatività).
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