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Nel Gruppo IVA responsabilità limitata per le società veicolo di cartolarizzazione

/ REDAZIONE

Sabato, 16 novembre 2019

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In base all’art. 70-octies comma 2 del DPR 633/72 le società partecipanti a un Gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.
Con la risposta a interpello n. 487 del 15 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale responsabilità si estende anche ai patrimoni separati istituiti da una società veicolo di cartolarizzazione (SPV) che fa parte del Gruppo IVA, ma limitatamente alle somme dovute che risultino ascrivibili alla gestione di ciascun patrimonio separato.

Già con riferimento alle società di gestione del risparmio, l’Agenzia aveva chiarito che la disposizione di cui all’art. 70-octies comma 2 del DPR 633/72, in tema di responsabilità solidale nel Gruppo IVA, “non può comunque comportare l’aggredibilità dei fondi, se non per l’adempimento di obblighi d’imposta ad essi specificamente riferibili” (circ. n. 19/2018).

Secondo quanto rilevato nella risposta a interpello di ieri, le conclusioni cui il precedente documento di prassi giunge con riferimento alle SGR può estendersi anche ai patrimoni separati gestiti dalle società di cartolarizzazione, considerando sia la specificità delle operazioni da esse effettuate, disciplinate dalla L. 130/99, sia la necessità di tutelare i sottoscrittori dei titoli emessi.

Si aggiunge che, allo stato attuale, la disciplina del Gruppo IVA, recata dal Titolo V-bis del DPR 633/72, non richiede la comunicazione, all’Amministrazione finanziaria, del dato relativo all’entità dei patrimoni separati riferibili alla SPV.

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