ACCEDI
Giovedì, 13 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Trust anteriore alla reintroduzione dell’imposta di donazione a registro fisso

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 novembre 2019

x
STAMPA

Il trust istituito nel giugno 2006 (prima della reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni ad opera del DL 262/2006), con trasferimento di immobili cculturali al trustee, sconta l’imposta di registro fissa. Lo afferma la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29642, depositata ieri.

Nel caso di specie, gli Uffici dell’Agenzia avevano affermato che, con riferimento al trasferimento immobiliare in trust, si fosse realizzata la decadenza dalle agevolazioni (vigenti nel 2006) previste per i trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico e archeologico dal previgente art. 1 periodo 4, Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, non essendo state soddisfatte alcune delle condizioni richieste dalla Nota II al medesimo articolo.

La Cassazione accoglie, invece, le doglianze dei contribuenti, i quali affermavano di non aver mai inteso applicare le agevolazioni per gli immobili vincolati (sicché non se ne poteva affermare la decadenza), avendo, invece, ritenuto che l’atto dovesse essere assoggettato ad imposizione fissa, in quanto atto neutro di conferimento in trust. 

In particolare, la Corte aderisce al nuovo orientamento, in tema di tassazione indiretta del trust (cfr. da ultimo Cass. 12 settembre 2019 n. 22758) secondo cui l’applicazione dell’imposta proporzionale sulle donazioni al trust può avvenire solo al momento del trasferimento finale al beneficiario, mentre l’atto di devoluzione al trustee, in quanto atto meramente strumentale, non realizza un’attribuzione definitiva e stabile assoggettabile ad imposizione.

La Corte fa applicazione di tale principio anche ad una fattispecie realizzata nel periodo in cui l’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata, affermando che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, con riferimento ad atti di trust stipulati prima del 3 ottobre 2006:
- se il trust è oneroso, è applicabile l’imposta di registro del 3% a norma dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86;
- se il trust è gratuito, come avveniva nel caso di specie, è applicata l’imposta di registro fissa.

TORNA SU