Pensione Usa «volontaria» tassata esclusivamente in Italia
Sotto il profilo convenzionale si tratta di «altri redditi» se non vi è correlazione con l’impiego passato
Con la risposta a interpello n. 290 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale, sul piano nazionale e convenzionale, delle somme erogate all’erede, residente in Italia, di un cittadino italiano e statunitense, residente negli Usa, a titolo di liquidazione del fondo pensione statunitense. Nel caso di specie, il de cuius era titolare di un conto pensionistico individuale volontario, sulla cui rendita annuale gli Usa operavano una ritenuta a titolo di imposta federale e statale; con il decesso della persona il fondo veniva liquidato all’erede con prelievo da parte degli Stati Uniti.
L’analisi dell’Agenzia si concentra sulle modalità di tassazione di quanto percepito, a titolo di liquidazione del fondo, dal soggetto residente in Italia in qualità di erede del soggetto residente negli Usa. Il Fisco ricorda che a norma dell’art. 49 comma 2 del TUIR “costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati [...]”; inoltre, ex art. 7 comma 3 del TUIR i redditi percepiti dagli eredi devono essere assoggettati a tassazione con le medesime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corrisposte al de cuius.
Richiamando la risposta a interpello n. 5/2024 e la circ. n. 21/2020, viene poi ribadito che costituiscono redditi da “pensione” i trattamenti pensionistici di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati e che l’espressione normativa “le pensioni di ogni genere” porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività del citato comma 2 dell’art. 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro (come, ad esempio, la capitalizzazione delle pensioni).
Queste somme non rientrano nella disciplina della previdenza complementare di cui al DLgs. 252/2005.
Sotto il profilo della normativa domestica, quindi, l’importo percepito dall’erede in un’unica soluzione quale liquidazione del fondo pensione, al lordo della ritenuta fiscale subìta all’estero, risulta, ad avviso dell’Agenzia, riconducibile tra le “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” di cui all’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR, a nulla rilevando la circostanza per cui lo stesso sia stato alimentato con versamenti volontari da parte del de cuius.
Trattandosi di somme percepite in qualità di erede, inoltre, l’importo in questione va assoggettato a tassazione separata, a norma dell’art. 7 comma 3 del TUIR.
Ciò premesso, l’Agenzia esamina l’inquadramento convenzionale della fattispecie, alla luce della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Stati Uniti e più in particolare, dell’art. 18 (Pensioni), il quale, conformemente al modello OCSE, dispone la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario.
Secondo l’Agenzia le somme in parola, in quanto redditi pensionistici derivanti da un fondo di accantonamento volontario, non rientrerebbero nell’ambito applicativo dell’art. 18 § 1 il quale disciplina il trattamento fiscale delle pensioni e delle altre remunerazioni analoghe ricevute in relazione ad un cessato impiego.
Si rientrerebbe piuttosto nell’ambito applicativo dell’art. 22 (“Altri redditi”), norma di carattere residuale che, parimenti, prevede l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario.
Ne deriva che, ad avviso dell’Agenzia, sulle somme in questione non doveva essere operata alcuna ritenuta negli Stati Uniti, in quanto l’erede era residente in Italia. In relazione alle somme indebitamente prelevate all’estero andrebbe quindi presentata istanza di rimborso e, in caso di rigetto di tale istanza, ove ne sussistano i presupposti di ammissibilità, dovrebbe essere instaurata una procedura amichevole ai sensi dell’art. 25 § 1 del Trattato lamentando un’imposizione non conforme alle disposizioni convenzionali.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, conferma quanto precisato dalla risposta a interpello n. 125/2024, sebbene la stessa non sia espressamente richiamata. In quell’occasione, con riferimento agli emolumenti erogati dalle gestioni previdenziali svizzere AVS e LPP, l’Amministrazione finanziaria aveva precisato che l’art. 18 del Trattato Italia-Svizzera riguarda i trattamenti pensionistici corrisposti a fronte del passato svolgimento di un’attività di lavoro dipendente, “mentre le pensioni erogate in corrispettivo di contributi versati nel corso di un’attività di lavoro autonomo o di una contribuzione volontaria non collegata ad un’attività lavorativa rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 21, paragrafo 1, della Convenzione” (il quale anch’esso regola gli “Altri redditi”). Anche in questo caso quindi l’Agenzia delle Entrate propendeva per l’applicazione della norma residuale alle somme derivanti da accantonamenti volontari, indipendenti dall’attività lavorativa prestata.
Il ragionamento del Fisco nella risposta n. 290/2025, trova fondamento nel tenore letterale dell’art. 18 (il quale fa riferimento al “cessato impiego”) e nelle indicazioni fornite al § 3 del Commentario all’art. 18 del modello OCSE, dalle quali emerge che lo stesso si applica solo alle somme che hanno una correlazione con l’attività lavorativa passata e che sono pagate quale corrispettivo (“in consideration of”) per questa attività.
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