ACCEDI
Giovedì, 13 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Indennizzi COVID-19 agli OTD non cumulabili con quelli per la generalità dei lavoratori stagionali

/ REDAZIONE

Giovedì, 13 novembre 2025

x
STAMPA

Con la sentenza n. 29758 dell’11 novembre 2025, la Cassazione ha chiarito come, nell’ambito delle misure di sostegno economico connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) fossero destinatari di una specifica disciplina, spettando loro gli indennizzi di cui all’art. 30 del DL 18/2020, all’art. 84 comma 7 del DL 34/2020 e all’art. 69 comma 1 del DL 73/2021 e non anche quelli previsti per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (art 84 comma 8 lett. a) del DL 34/2020, art. 9 comma 2 lett. a) del DL 104/2020, artt. 15 commi 1 e 3 lett. a) e 15-bis commi 1 e 3 lett. a) del DL 137/2020, art. 10 commi 1 e 3 lett. a) del DL 41/2021, art. 42 commi 1 e 3 lett. a) del DL 73/2021).

Nell’affermare la non cumulabilità di tali benefici, la sentenza spiega che la circostanza per cui si tratta di un sistema di incentivi “a doppio binario” emerge, tra le altre cose, dal fatto che in due testi normativi, ossia nel DL 34/2020 e nel DL 73/2021, il legislatore affianchi i due tipi di incentivi, prevendendo prima l’indennità per gli operai agricoli e poi quella in favore di tutti gli stagionali occupati al di fuori del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Inoltre, i lavoratori agricoli necessitavano di presupposti di fatto diversi al fine della fruizione dell’indennità (per questi ultimi erano necessarie almeno 50 giornate di lavoro prestate, mentre per gli altri stagionali occorreva che avessero cessato il rapporto di lavoro in conseguenza del COVID-19 e avessero prestato un numero di giornate lavorative almeno pari a 30).

Quindi, conclude la Corte, la specifica predisposizione di un sistema di incentivi modulata sui lavoratori agricoli alla luce delle loro specificità manifesterebbe una chiara volontà legislativa tesa a svincolare tale categoria da quella dei lavoratori stagionali in generale.

TORNA SU