Ridotto il contributo ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia di Bolzano
Con la circ. n. 140 di ieri, 12 novembre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della riduzione del contributo ordinario di cui all’art. 8 comma 1 lett. a) del DM 22 agosto 2023, dovuto al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol.
Si ricorda che l’art. 8 comma 1 del DM 22 agosto 2023 ha previsto, per tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, l’obbligo di versare un contributo ordinario la cui misura varia in base al requisito dimensionale:
- 0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a 5 dipendenti;
- 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, oltre i 5 dipendenti.
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del DM 22 agosto 2023, il Comitato amministratore del Fondo ha deliberato la riduzione, in misura pari al 40%, dell’aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, che si attesta alla misura dello 0,30%. Tale riduzione è prevista per l’anno 2026 in favore dei datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Il contributo ordinario di finanziamento dello 0,30%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti, è ripartito tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41