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Niente accollo fiscale nel caso di soggetti aderenti alla rete di impresa

/ REDAZIONE

Giovedì, 13 novembre 2025

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L’art. 8 comma 2 della L. 212/2000 consente l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberare il contribuente originario, mentre l’art. 1 del DL 124/2019 stabilisce che l’accollante paga secondo le regole vigenti e, comunque, non può compensare con propri crediti.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 291 pubblicata ieri, afferma che da lettura congiunta delle due norme è possibile affermare che l’accollo è legittimo solo se il debito dell’accollato è estinto senza utilizzare, in compensazione, crediti dell’accollante. La soluzione fornita nella risposta, resa in un caso relativo a soggetti aderenti a una rete di impresa, trova conferma anche in giurisprudenza, dove si sostiene che l’accollo verso l’Erario ha mera efficacia interna e il debitore resta l’accollato (Cass. 16 febbraio 2025 n. 3930).

Visto che l’art. 17 del DLgs. 241/97 richiede identità soggettiva tra debitore e titolare del credito per la compensazione, ne consegue che né l’accollante può compensare i propri crediti con debiti accollati, né l’accollato può esigere compensazioni con crediti dell’accollante. La prassi ha inoltre già chiarito che la compensazione è ammessa per i debiti in essere tra i medesimi soggetti e, quindi, il debito accollato non può essere estinto con crediti dell’accollante.

La soluzione risulta conforme alla recente risposta a interpello 17 settembre 2025 n. 246, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di accollo fiscale il debito tributario dell’accollato non può essere estinto mediante compensazione di crediti di imposta nella disponibilità dell’accollante anche laddove l’accollante è un c.d. retista e i soggetti partecipanti alla rete di impresa hanno soggettività giuridica.

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