Col nuovo obbligo di versamento delle ritenute facoltà di compensare esclusa
La compensazione è ammessa solo se ricorrono le cause di disapplicazione del nuovo obbligo
Il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97, inserito dall’art. 4 del DL 124/2019, ha trasferito in capo al committente, che rivesta la qualifica di sostituto d’imposta e sia residente ai fini delle imposte dirette in Italia, l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e ha previsto che le ritenute siano pagate con il versamento di denaro senza potere, quindi, adempiere compensando propri crediti nel modello F24.
L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, infatti, secondo quanto previsto dall’art. 17-bis comma 3 del DLgs. 241/97, deve fornire al committente la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute, trasferendo l’importo dovuto almeno
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