Se la dichiarazione d’intento è mendace anche lo spedizioniere risponde per l’IVA
La sospensione d’imposta non riguarda la sussistenza del debito IVA ma solo la sua esecutività
Qualora l’utilizzo del plafond sia indebito, risponde del pagamento dell’IVA all’importazione non solo l’importatore ma anche, in via solidale, il suo rappresentante indiretto che abbia presentato la dichiarazione in dogana assumendo la qualità di soggetto responsabile ai sensi dell’art. 201 punto 3 del previgente regolamento (Cee) 2913/92 (ora art. 77 del regolamento (Ue) 952/2013).
Si tratta di quanto sancito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 31611 del 4 dicembre 2019, a conferma dell’orientamento già espresso in materia (es. Cass. nn. 9455/2018 e 7720/2013).
Nel caso in esame, la Cassazione ha osservato che l’obbligazione per l’IVA, della quale risponde in via solidale il rappresentante doganale, deriva dall’importazione
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