Compiti diversi per esperti e incaricati della revisione nelle fusioni con indebitamento
I primi devono concentrarsi sulle risorse finanziarie indicate nel progetto di fusione, i secondi sull’attendibilità dei dati contabili e di bilancio
Quando una fusione si colloca a valle di una previa acquisizione con indebitamento, l’art. 2501-bis c.c. prevede una procedura di fusione “rafforzata”, rispetto a quella ordinaria, che, tra le altre cose, richiede che al progetto di fusione venga allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo (ossia la società destinata a essere incorporata) o della società acquirente (ossia la società che partecipa all’operazione in qualità di incorporante).
Tale relazione, in quanto allegato obbligatorio del progetto di fusione, deve essere alternativamente:
- pubblicata unitamente a esso sul sito internet della società, se si sceglie di procedere in tal senso;
- iscritta unitamente a esso nel Registro delle imprese (oltre che depositata
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