Informative OLAF con valenza probatoria
Per la Cassazione ai fini della tutela del contraddittorio occorre distinguere fra indagini interne ed esterne
Tanto la relazione finale dell’OLAF quanto le informative interlocutorie fornite nel corso dell’indagine costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari degli Stati membri. In caso di trasmissione di informazioni, il diritto al contraddittorio anticipato vige soltanto per le indagini interne, mentre i dati acquisiti nel corso delle indagini esterne sono riservati e l’osservanza delle garanzie sul contraddittorio endoprocedimentale è rinviata alla successiva fase della notifica di un provvedimento da parte delle Autorità nazionali.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28359/2019.
La vicenda trae origine da un’indagine condotta dall’OLAF in merito a una frode sulle importazioni di elementi di fissaggio
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