Call-off stock intra-Ue operativo anche in assenza di recepimento interno
Opportuna la verifica delle norme vigenti nello Stato membro di origine o destinazione dei beni
Dal 1° gennaio 2020 sono efficaci nella Ue le disposizioni di cui ai nuovi artt. 17-bis, 243 par. 2 e 262 par. 2 della direttiva 2006/112/Ce (modificata dalla direttiva 2018/1910/Ue del 4 dicembre 2018) che definiscono e regolano, armonizzandolo a livello unionale, il regime di “call-off stock”.
Il legislatore nazionale non ha ancora provveduto a recepire nell’ordinamento interno le richiamate disposizioni. Tuttavia, in via di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha già da tempo riconosciuto l’applicazione del regime semplificativo alla fattispecie in esame seppure denominandola “consignment stock”. (R.M. n. 235/96, R.M. n. 44/2000). In considerazione di ciò e del fatto che le disposizioni contenute nella direttiva appaiono sufficientemente dettagliate da
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