Il cambio di destinazione d’uso non libera dall’ammortamento
È consigliabile ammortizzare anche i fabbricati acquistati prima del 2016 e successivamente destinati a uso residenziale
In occasione dell’aggiornamento del documento OIC 16 realizzato nel 2016, è stata eliminata la facoltà di non ammortizzare i fabbricati non strumentali, riconosciuta dalla precedente versione 2014 del principio contabile in riferimento ai fabbricati civili che rappresentavano una forma d’investimento.
Conseguentemente, anche i fabbricati non strumentali devono essere ammortizzati, salvo che il loro valore residuo sia pari o superiore al valore netto contabile.
Il principio contabile si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.
Eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate “possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell’OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite
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