Negoziazione e intermediazione titoli con possibili effetti sul pro rata
Le operazioni finanziarie sono esenti IVA e deve essere verificata la riconducibilità all’attività propria del soggetto passivo
L’art. 10 comma 1 n. 4 del DPR 633/72, adeguato alla sentenza della Corte di Giustizia Ue relativa alla causa C-44/11, esenta, tra le altre, le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci, “incluse le negoziazioni”.
Il successivo n. 9) del richiamato art. 10 include nel regime di esenzione anche le “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione” relative alle operazioni precedenti.
Per questa seconda fattispecie, l’esenzione si applica a tutti quei servizi connessi a un’operazione di negoziazione nei quali sia ravvisabile un diretto intervento del prestatore nella conclusione del contratto tra potenziale investitore e la parte che promuove/emette titoli, con estensione anche alle prestazioni di consulenza
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