Onere della prova stringente per i finanziamenti infruttiferi infragruppo
I contratti aventi data certa in cui si indica la natura infruttifera dei prestiti sono inadeguati perché la norma fa riferimento alle sole iscrizioni in bilancio
Con sentenza n. 1475 depositata ieri, 23 gennaio 2020, la Corte di Cassazione si esprime in merito ai mezzi di prova utili al superamento della presunzione di onerosità dei finanziamenti infragruppo.
L’Ufficio contestava, per il periodo di imposta 2003, la mancata contabilizzazione di ricavi per interessi attivi relativi a finanziamenti a società controllate e collegate, ritenendo i finanziamenti soci, specie se infruttiferi, operazioni straordinarie “da iscrivere sui libri sociali”. Nel caso di specie, non erano state trovate annotazioni in proposito mentre, a fronte della richiesta di chiarimenti, la società aveva fornito la corrispondenza intercorsa con le proprie controllate o collegate da cui si ricavava la concessione del prestito.
Risultati sfavorevoli i due gradi di
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