Pensioni LPP tassate al 5% solo se interviene l’intermediario italiano
L’Agenzia delle Entrate esclude l’applicazione dell’imposta sostitutiva se le prestazioni o le rendite risultano incassate all’estero
Con la risoluzione n. 3, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul regime impositivo applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP) ad un soggetto residente in Italia.
Tali prestazioni, definite anche “secondo pilastro” delle previdenza elvetica, hanno il compito dI integrare le prestazioni delle istituzioni previdenziali AVS (assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera) e AI (assicurazione invalidità).
Nel caso analizzato dall’Agenzia, l’erogazione della prestazione pensionistica può avvenire esclusivamente per il tramite di un conto bancario svizzero appositamente previsto e definito conto di “libero passaggio secondo pilastro”.
Ai fini dell’imposizione in Italia di ...
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