Errata cessazione della materia del contendere da impugnare
Se l’estinzione è per rinuncia al ricorso, la riscossione avviene per l’intero
Talvolta si assiste ad una sorta di confusione concettuale sulla natura giuridica dell’estinzione del processo tributario, che può avvenire, rispettivamente, per rinuncia al ricorso, inattività delle parti e cessazione della materia del contendere (artt. 44, 45 e 46 del DLgs. 546/92).
La menzionata confusione si può creare tra la rinuncia al ricorso e la cessazione della materia del contendere.
Quest’ultima può verificarsi in un numero imprecisato di situazioni, le più frequenti delle quali consistono nella definizione del processo per condono e nell’annullamento in autotutela dell’atto impugnato. Ma la materia del contendere può cessare, ad esempio, in altri casi, come l’annullamento del debito per effetto di legge eccezionale (si pensi all’art. 4 del DL 119/2018) ...
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