Contributo addizionale se la proroga del contratto a termine muta la causale
Secondo il Ministero del Lavoro, in tali casi si ricade nella disciplina del rinnovo
Nel riscrivere la disciplina del contratto di lavoro a termine prevista dagli artt. 19 e ss. del DLgs. 81/2015, il c.d. “decreto dignità” (DL 87/2018, conv. L. 96/2018) ha reso più complicato il ricorso a tale tipologia contrattuale.
Infatti, oltre ad aver ridotto, da 36 a 24 mesi, la durata massima complessiva dei rapporti in esame, il modificato art. 19 del DLgs. 81/2015 prevede ora l’obbligo di indicare almeno una causale, tra quelle introdotte dalla legge (esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività; esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria), qualora il contratto a termine abbia una durata iniziale superiore a 12 mesi o superi tale limite
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