Sgravio contributivo ridotto al 44,32% per le imprese che esercitano la pesca costiera
L’INPS, con il messaggio 284 pubblicato ieri, avvisa le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari circa la riduzione apportata dall’art. 1 comma 607 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) allo sgravio contributivo introdotto, con lo scopo di salvaguardare l’occupazione della gente di mare, dall’art. 11 della L. 388/2000.
Si ricorda che l’art. 11 della L. 388/2000 aveva esteso in favore delle predette imprese, per gli anni 2001-2002-2003, lo sgravio contributivo previsto dall’art. 6 del DL 457/1997 (conv. L. 30/1998), nella misura del 70%. Tale sgravio è stato poi più volte rimodulato, attestandosi, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al 45,07% (art. 1 comma 693 della L. 205/2017).
Dunque, per effetto della modifica apportata dal citato comma 607, a partire dal periodo di competenza di gennaio 2020, le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari sono tenute alla fruizione dello sgravio nella nuova misura del 44,32%, in luogo del precedente 45,07%.
Dal punto di vista operativo, in relazione alle operazioni di conguaglio, le imprese interessate continueranno a utilizzare le modalità di compilazione delle denunce UniEmens già in uso, valorizzando il codice “R830” presente nell’elemento “CausaleACredito” di “AltreACredito” di “DatiRetributivi”.
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