Sopravvenienze da concordati alle prese coi controlli automatizzati
L’utilizzo di perdite a deducibilità piena confligge con la loro mancata indicazione nella dichiarazione dell’anno precedente
Nel corso del 2015, il legislatore è intervenuto per modificare le disposizioni in tema di detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo in continuità.
In particolare, per effetto dell’art. 13 del DLgs. 147/2015, è stato modificato l’art. 88 del TUIR aggiungendo il comma 4-ter con il quale si prevede che, “[...] in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis [...], ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), [...], pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che
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