Escluse da IVA le operazioni delle ODV iscritte nel registro del volontariato
Le prestazioni rese da un’associazione iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, consistenti nella cura e nel mantenimento di animali sequestrati per maltrattamento o detenzione illegale, effettuate nei confronti di un Ministero a fronte del rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle stesse, sono escluse da IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2, primo periodo, della L. 266/91.
È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 50 pubblicata ieri, a conferma dei chiarimenti già forniti con la risposta n. 445/2019.
Infatti, l’agevolazione prevista dall’art. 8 comma 2 primo periodo della L. 266/91, secondo cui si considerano operazioni non rilevanti ai fini IVA quelle effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della medesima legge, si applica a condizione che:
- l’ente sia iscritto nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e, pertanto, integri i requisiti di cui all’art. 3 della L. 266/91;
- le somme ricevute dall’ente per lo svolgimento delle operazioni in parola costituiscano mero rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Nel caso specifico, entrambi i requisiti risultavano rispettati, per cui le operazioni dovevano considerarsi escluse da IVA per carenza del presupposto oggettivo. Di conseguenza, l’associazione non era tenuta né ad aprire la partita IVA, né ad emettere fattura (elettronica) nei confronti del Ministero.
L’Agenzia ricorda, altresì, che l’art. 8 comma 2, primo periodo, della L. 266/91 è stato abrogato dall’art. 102 del DLgs. 117/2017, ma con effetto a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Ue di cui all’art. 101 del DLgs. 117/2017 e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Pertanto, ad oggi, tale disposizione è pienamente vigente.
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