UNI-intermittente anche per i lavoratori dello spettacolo
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di comunicazione preventiva non può più essere assolto mediante la richiesta del certificato di agibilità
La comunicazione preventiva per i lavoratori intermittenti, prevista dall’art. 15 comma 3 del DLgs. 81/2015, nel settore dello spettacolo deve essere effettuata secondo le modalità di trasmissione previste per la generalità dei datori di lavoro attraverso il modello UNI-Intermittente.
Questi i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro nella lettera circ. n. 1311/2020, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione sui siti del Ministero e dell’Ispettorato nazionale del lavoro e su www.cliclavoro.gov.it. Per evitare penalizzazioni nei confronti dei datori di lavoro che non avessero adempiuto all’invio della comunicazione della chiamata, in sede di verifica il personale ispettivo dovrà tenere conto solamente delle omissioni effettuate a partire dal 12 febbraio 2020.
I chiarimenti ...
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