Chi partecipa a un’associazione per delinquere risponde di riciclaggio
Tra i due delitti non vi è un rapporto di presupposizione, quindi non opera la causa di esclusione con cui si apre l’art. 648-bis c.p.
Con la sentenza n. 5730 depositata ieri la Cassazione ha affermato che tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.) non vi è alcun rapporto di “presupposizione” con conseguente inoperatività della causa di esclusione, con cui si apre l’art. 648-bis c.p., relativa a chi abbia concorso nel delitto presupposto.
Prima di passare alle ragioni poste dalla Corte a sostegno del principio di diritto, è bene ricordare che l’attuale formulazione della fattispecie di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. (come pure di quella del reimpiego ex art. 648-ter c.p.) è il frutto di una complessa evoluzione normativa che l’ha posta in una sempre più accentuata autonomia rispetto al delitto presupposto, svincolandola dalle ipotesi di partecipazione ...
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