Nella piccola industria meccanica aderente a Confimi nuove retribuzioni da giugno
Accordo raggiunto solo con la Cisl, mentre la Uil non ha ratificato gli incrementi definiti a copertura dell’inflazione 2024
Il 14 luglio tra Confimi e Fim-Cisl (senza sottoscrizione da parte della Uilm, altra organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo) è stato siglato l’Accordo per l’adeguamento delle retribuzioni minime spettanti al personale delle piccole industrie del settore metalmeccanico (codice CNEL C01A) in base all’inflazione fotografata dall’ISTAT per il 2024.
L’Accordo trova la sua origine nell’art. 36 comma 6 del CCNL 7 giugno 2021, come modificato dal successivo Accordo del 19 giugno 2023 (si veda “Retribuzioni in aumento a giugno nelle PMI metalmeccaniche aderenti a Confimi” del 21 giugno 2023), e in particolare nel passaggio che, pur non prevedendo meccanismi di aggiornamento automatico previsti da altri CCNL del settore, vincola le Parti ad esaminare la dinamica retributiva in relazione alla situazione economica del settore industriale metalmeccanico e agli eventuali significativi scostamenti degli indici inflattivi rispetto alle previsioni.
Come già accaduto lo scorso anno con l’Accordo 13 giugno 2024 (si veda “Metalmeccanica Confimi con retribuzioni più alte da giugno” del 15 giugno 2024), anche quest’anno sono stati previsti incrementi dal mese di giugno, che innalzano i minimi tabellari ai seguenti valori: liv. 9, 3.033 euro; liv. 8, 2.728,13 euro; liv. 7, 2.508,26 euro; liv. 6, 2.337,43 euro; liv. 5, 2.179,32 euro; liv. 4, 2.034,68 euro; liv. 3, 1.949,54 euro; liv. 2, 1.758,03 euro. Gli importi risultano invece i seguenti per i lavoratori assunti con salario minimo OSC: liv. 9, 2.615,80 euro; liv. 8, 2.353,76 euro; liv. 7, 2.163,28 euro; liv. 6, 2.016,68 euro; liv. 5, 1.880,46 euro; liv. 4, 1.754,64 euro; liv. 3, 1.681,91 euro; liv. 2, 1.605,73 euro. In entrambi i casi l’arretrato del mese di giugno dovrà essere corrisposto con la prima retribuzione utile.
Previsto inoltre, sempre dal 1° giugno 2025, l’adeguamento dei valori dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità.
Con riferimento all’indennità di trasferta i nuovi valori sono i seguenti: quota per il pranzo o la cena, 13,45 euro; quota per il pernottamento, 24,46 euro; invariato l’importo per la trasferta intera (46,47 euro).
Per quanto riguarda invece l’indennità di reperibilità, di seguito i nuovi valori da corrispondere:
- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore: per i livelli 2 e 3, 5,88 euro; per i livelli 4 e 5, 6,96 euro; per i livelli 6, 7, 8 e 9, 8,01 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore: per i livelli 2 e 3, 8,79 euro; per i livelli 4 e 5, 10,96 euro; per i livelli 6, 7, 8 e 9, 13,17 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva: per i livelli 2 e 3, 9,51 euro; per i livelli 4 e 5, 11,73 euro; per i livelli 6, 7, 8 e 9, 13,88 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni: per i livelli 2 e 3, 38,19 euro; per i livelli 4 e 5, 45,78 euro; per i livelli 6, 7, 8 e 9, 53,23 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo: per i livelli 2 e 3, 38,91 euro; per i livelli 4 e 5, 46,55 euro; per i livelli 6, 7, 8 e 9, 53,95 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero: per i livelli 2 e 3, 41,82 euro; per i livelli 4 e 5, 50,54 euro; per i livelli 6, 7, 8 e 9, 59,11 euro.
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