Istruzioni INPS per le prestazioni del Fondo di solidarietà del Trentino
Con la circolare n. 112, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative in merito alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà del Trentino ex art. 40 del DLgs. 148/2015, a seguito dell’adeguamento richiesto dalla L. 234/2021.
Con l’occasione, l’INPS ricorda che possono aderire al Fondo in parola i datori di lavoro (con almeno un dipendente) già aderenti a Fondi di solidarietà bilaterali che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia di Trento.
Inoltre, si ricorda che il Fondo garantisce:
- un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
- tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda l’assegno di integrazione salariale, l’INPS rende noto che il pagamento verrà effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da quest’ultimo recuperato tramite conguaglio contributivo.
Invece, il pagamento diretto ai lavoratori potrà essere autorizzato dal Fondo dietro richiesta del datore di lavoro e solo nei casi rilevanti di insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie.
Con l’occasione vengono anche fornite le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens, con particolare riferimento all’esposizione dell’evento, del contributo addizionale e del conguaglio dell’assegno di integrazione salariale.
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