Minimale contributivo in base al CCNL siglato dai sindacati più rappresentativi
Gli accordi di prossimità non possono porsi in contrasto con la disciplina che individua il livello minimo di retribuzione ai fini contributivi
Per la determinazione del minimale contributivo, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, si deve far riferimento alla retribuzione spettante ai lavoratori di un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 1 del DL 338/89, senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Cost., che sono rilevanti soltanto quando a detti contratti si ricorre ai fini della determinazione della giusta retribuzione. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19467 del 15 luglio 2025.
La controversia originava dall’opposizione presentata da una società avverso l’avviso di addebito ...
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