Non qualsiasi disposizione dei beni è sottrazione fraudolenta
La condotta deve caratterizzarsi per la natura simulata dell’alienazione del bene o la natura fraudolenta degli atti compiuti sui propri o sugli altrui beni
Non integra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte la condotta di chi, pur nella pendenza della procedura esattoriale, si limiti a disporre dei propri beni.
Per configurare la responsabilità penale ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 74/2000 non basta l’effettivo avvio di un qualsiasi accertamento fiscale, essendo necessario che l’azione sia idonea a rendere inefficace l’esecuzione esattoriale. Si tratta, cioè, di un reato di pericolo concreto, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei – secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell’Erario – a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’Amministrazione ...
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