ACCEDI
Giovedì, 17 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Documentazione anti-ibridi dei «non solari» con orizzonte temporale molto più ampio

La modifica introdotta dal DL 84/2025 ha un impatto significativo per tali tipologie di contribuenti

/ Raimondo ROSSI, Martino GALBUSERA e Aldo RUSSO

Giovedì, 17 luglio 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Il DL 84/2025, sul cui Ddl. di conversione la Commissione Finanze della Camera dovrebbe chiudere oggi l’esame, all’art. 5, ha posticipato il termine per la predisposizione (con firma digitale e apposizione della marca temporale) della documentazione anti-ibridi per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022 (per i contribuenti solari), originariamente previsto per giugno 2025 (6 giugno ovvero 30 giugno, sulla base delle diverse interpretazioni relative alla definizione di “periodo transitorio” prevista dal DM 6 dicembre 2024).

La formulazione originaria dell’art. 61 comma 3 del DLgs. 209/2023 (anteriormente all’emanazione del DL 84/2025) prevedeva che, al fine di accedere al regime opzionale di penalty protection per i disallineamenti da ibridi per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023, la documentazione dovesse essere predisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso a tale data oppure, se posteriore, entro il sesto mese successivo alla data di approvazione del DM 6 dicembre 2024 recante le disposizioni attuative del regime in oggetto (ovvero il c.d. “periodo transitorio”; si veda “Documentazione anti-ibridi con termini differenziati in funzione del periodo d’imposta” del 6 marzo 2025).

In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 5 del DL 84/2025, è ora disposto che, per accedere al regime di penalty protection relativamente ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023, la documentazione debba essere predisposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del DM (cioè 6 dicembre 2024), eliminando il riferimento al “periodo transitorio”. Per i contribuenti solari, ciò comporta che il termine per la predisposizione della documentazione per i periodi d’imposta 2020-2022 sia ora fissato al 31 ottobre 2025.

Per i contribuenti “non solari”, il termine per la predisposizione della documentazione risulta potenzialmente differenziato: si consideri al riguardo il caso di un contribuente il cui esercizio sociale (e quindi il periodo d’imposta) decorra dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo, per il quale il primo periodo d’imposta in cui hanno trovato applicazione le disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi (come disposto dall’art. 13 comma 8 del DLgs. 142/2018) è l’esercizio 1° ottobre 2020-30 settembre 2021.
In tale ipotesi, in virtù dell’attuale formulazione dell’art. 61 comma 3 del DLgs. 209/2023, nel caso di opzione per il regime di penalty protection, il contribuente è tenuto a predisporre la documentazione anti-ibridi per i periodi d’imposta anteriori a quelli in corso al 29 dicembre 2023 (ossia quelli conclusi al 30 settembre 2021, 2022 e 2023), entro il 31 luglio 2026, mentre, sulla base della formulazione anteriore al DL 84/2025, tale termine era fissato al 31 luglio 2025. È evidente, pertanto, come la modifica introdotta dal DL 84/2025 abbia un impatto significativo per tali tipologie di contribuenti, garantendo un orizzonte temporale molto più esteso.

Per quanto riguarda il periodo d’imposta in corso alla data del 29 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DM, la relativa documentazione deve essere predisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DM (ossia il 20 dicembre 2024, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM). Infine, per i periodi d’imposta successivi (ossia “a regime”) la documentazione dovrà essere predisposta con data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta a cui si riferisce.

L’art. 5 comma 3 del DM, richiamando il comma precedente, stabilisce che la firma elettronica con marca temporale si considera in ogni caso tempestiva se apposta entro il termine di 90 giorni dal termine “ordinario” di presentazione della dichiarazione dei redditi. In virtù del richiamo effettuato, sembra che tale previsione trovi applicazione per il periodo d’imposta in corso alla data del 29 dicembre 2023 e per quelli successivi (ossia “a regime”).
Con l’eliminazione del riferimento al “periodo transitorio” operata dal DL 84/2025, non è del tutto chiaro se l’art. 5 comma 3 del DM possa trovare applicazione anche per i periodi d’imposta anteriori a quelli in corso alla data del 29 dicembre 2023. Sul punto, si auspicano chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Auspicabili chiarimenti sulla consegna in caso di accertamento

Sempre con riferimento agli obblighi di predisposizione e disclosure della documentazione anti-ibridi, si segnala un punto non del tutto chiaro sul quale si auspica un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, nella relazione illustrativa al DM viene indicata tra le previsioni di cui all’art. 6 quella secondo cui in caso di attività di accertamento avviate nel corso del periodo transitorio – ossia tra il 29 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del DLgs. 209/2023) e il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso a tale data – i soggetti che hanno proceduto alla relativa predisposizione sono tenuti a consegnare all’Amministrazione finanziaria la documentazione entro e non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo al termine fissato per la sua predisposizione (come disposto dall’art. 6 comma 3 del DM).

Tuttavia, l’obbligo di consegna della documentazione rimanda alla fattispecie regolata dal comma 2 dell’art. 11 del DM, comma che non risulta presente nella relativa versione finale (in quanto ragionevolmente espunta dal testo). Sul punto come detto si auspicano chiarimenti al fine di confermare l’assenza dell’obbligo di consegna per i contribuenti già oggetto di accertamento.

TORNA SU