ACCEDI
Giovedì, 17 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Pensione di reversibilità non prevista per il superstite dell’unione civile alla Consulta

La questione di legittimità costituzionale riguarda l’art. 13 del RDL 636/39 nel testo applicabile prima dell’entrata in vigore della L. 76/2016

/ Giada GIANOLA

Giovedì, 17 luglio 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 19596/2025, hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del RDL 636/39 nella parte in cui, limitando il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge, non ne consente l’attribuzione in favore del partner superstite della coppia omosessuale che aveva formalizzato l’unione all’estero e si era trovata nella giuridica impossibilità di ottenere il riconoscimento del vincolo in Italia, essendo il decesso dell’altro componente della coppia avvenuto prima dell’entrata in vigore della L. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà).

Il caso portato all’attenzione delle Sezioni Unite riguarda un’unione omosessuale legalizzata all’estero. La coppia si era sposata negli Stati Uniti (a New York) il 2 novembre 2013, con successiva morte di uno dei partner l’8 ottobre 2015. L’atto era stato trascritto in Italia come unione civile il 4 ottobre 2016, una volta diventato possibile il relativo riconoscimento nell’ordinamento italiano.
Con la L. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, sono state infatti regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinate le convivenze.

L’art. 13 del RDL 636/39, di cui si dubita la legittimità costituzionale, fa espresso riferimento al coniuge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte del pensionato o dell’assicurato (a patto che per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione previste all’art. 9 n. 2 lett. a) e b) del RDL 636/39). Il medesimo diritto è riconosciuto ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non hanno compiuto 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del suo decesso.

Le Sezioni Unite, trattando della rilevanza della questione sollevata, con l’ordinanza in esame rilevano come il legislatore abbia consentito il riconoscimento della pensione di reversibilità anche a favore del superstite dell’unione civile solo con la L. 76/2016 (che all’art. 1 comma 20 stabilisce che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle che contengono al loro interno le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso) e che successivamente, con il DLgs. 7/2017, è stato riconosciuto che il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana (art. 32-bis della L. 218/95, inserito dal DLgs. 7/2017).
Nell’ordinanza si precisa, tuttavia, che si tratta di effetti che possono operare solo in relazione a situazioni sorte successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa.

Poiché il diritto alla pensione di reversibilità sorge al momento del decesso dell’assicurato, con la conseguenza per cui la relativa spettanza o meno va verificata sulla base della normativa vigente alla data di quell’evento, i giudici rilevano che l’art. 1 comma 20 della legge Cirinnà – che ha esteso alla parte dell’unione civile i diritti in precedenza riservati al coniuge – non è in tale ipotesi applicabile, né d’altronde si può applicare in modo retroattivo la L. 76/2016 facendo leva sul diritto eurounitario, rispetto al quale non emerge alcun contrasto.
Dovendo, quindi, la questione essere decisa sulla base della disciplina dettata dall’art. 13 del RDL 636/39 nel testo applicabile ratione temporis alla data del decesso dell’assicurato, le Sezioni Unite avanzano dubbi sulla sua legittimità costituzionale rispetto agli artt. 2, 36 e 38 Cost.

Si evidenzia che il diritto in questione è riconducibile nell’alveo dei diritti fondamentali, che rendono recessiva la diversità con la famiglia fondata sul matrimonio, e che è opportuno garantire omogeneità tra la condizione della coppia omosessuale e la condizione della coppia coniugata quando alla prima sia stato impedito il riconoscimento del vincolo contratto all’estero in ragione della normativa vigente ratione temporis.
Non resta quindi che attendere ciò che deciderà la Consulta.

TORNA SU